Contratto di sponsorizzazione: guida completa all’istituto, alle tipologie e alle condizioni

Al fine di individuare soggetti interessati a stipulare contratti di sponsorizzazione per la fornitura di beni e servizi utili nell’ambito dell’iniziativa di seguito indicata, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) rende noto che intende procedere alla ricerca di uno o più sponsor per la realizzazione dell’iniziativa di seguito descritta, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. La scelta degli Sponsor avverrà tenendo conto dei principi di risultato, fiducia e di accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. Visto il D.P.R. 1febbraio 2010, n. 1.

Il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Ambasciata assume la denominazione di “sponsor”. Nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, il contratto di sponsorizzazione potrà essere liberamente negoziato tra le parti, fermo restando la necessità di accertare che lo sponsor non incorra nei motivi di esclusione sanciti dall’art. 80 del decreto legislativo n. L’Ambasciata si riserva la possibilità di consentire la presenza di più sponsor a sostegno di ciascuna iniziativa. Le offerte di sponsorizzazione sono pertanto da intendersi come non vincolanti per l’Ambasciata ai fini della formalizzazione del contratto.

Definizione e funzioni del contratto di sponsorizzazione

Nel contratto di sponsorizzazione dovrà essere inserita una specifica clausola che consenta all’Ambasciata il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di forniture eventualmente prestate. I servizi già resi e/o gli accolli di debito sostenuti non potranno invece determinare in capo all’Ambasciata alcuna pretesa restitutoria. L’art. 1322, comma secondo, c.c. Ciò è confermato da quanto previsto all’art. 1, comma 1 bis della legge7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.

Il generale richiamo alle norme di diritto privato con riferimento agli atti di natura paritaria rende applicabile anche alla p.a. l’art. 1322 c.c. In questo solco si inserisce il cd. “contratto di sponsorizzazione”, figura contrattuale atipica diffusasi nei rapporti di tipo privatistico il cui utilizzo si è poi esteso anche alle p.a. Attraverso tale contratto l’amministrazione, che assume il ruolo di “sponsee”, ossia di soggetto sponsorizzato, può ottenere da un operatore privato, che diviene “sponsor”, un contributo finanziario ovvero la realizzazione di un intervento a cura e spese dell’operatore stesso, in cambio di prestazioni di carattere promozionale.

Definizione e natura giuridica

Tali prestazioni gravanti sull’amministrazione sponsorizzata hanno appunto il fine di promuovere, nell’ambito dell’intervento pubblico realizzato, il nome, il marchio, i prodotti o l’attività dello sponsor che ne trae un ritorno in termini di rafforzamento della propria immagine. Una prima definizione normativa dell’istituto è stata, infatti, introdotta proprio nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. Si discute tra gli interpreti, tuttavia, se questa impostazione sia davvero corretta e, soprattutto, se la disciplina prevista in materia di sponsorizzazione dall’attuale codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. di 31 marzo 2023, n. 1.

Sponsorizzazione: tipologie e aspetti procedurali

Si discorre, infatti, di sponsorizzazione pura o di mero finanziamento, cd. “finanziaria”, quando lo sponsor si obbliga a versare all’amministrazione un contributo in denaro ovvero a finanziare in altra modalità la realizzazione di un intervento pubblico come, ad esempio, accollandosi il debito assunto dall’amministrazione medesima nei confronti dell’esecutore dell’intervento. In tale ipotesi, dunque, lo sponsor resta estraneo all’esecuzione dell’intervento, relativo alla realizzazione di lavori o all’erogazione di un servizio o una fornitura, che sarà affidato dalla p.a. Diverge da tale figura la sponsorizzazione “tecnica” in cui lo sponsor si impegna, invece, a progettare e a realizzare direttamente l’intervento a propria cura e spese.

Si precisa che le tipologie esaminate si riferiscono, in particolare, alla sponsorizzazione cd. “passiva” in cui la p.a. assume il ruolo di soggetto sponsorizzato. Si accenna soltanto in questa sede all’esistenza delle cd. sponsorizzazioni “attive”, in cui la p.a. Come evidenziato sopra, l’orientamento prevalente qualifica il contratto di sponsorizzazione come un contratto “attivo” intendendosi con tale espressione ai sensi del comma 2, lett. h), dell’allegato I.1 del Codice un contratto che non produce una spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione.

Tali tipi di contratti sono, per espressa previsione dell’art. Si può osservare, infatti, che le prestazioni di natura promozionale a carico della p.a. hanno carattere patrimoniale e quindi un valore economico. L’essenza della prestazione resa dalla p.a. si tratta di beni immateriali che hanno una valenza patrimoniale non precisamente determinabile ex ante al momento della stipulazione del contratto di sponsorizzazione e che potrebbero in astratto anche superare il valore del finanziamento conferito dal privato.

Procedura di assegnazione e criteri di selezione

In forza di tale disposizione l’affidamento di contratti di sponsorizzazione per importi superiori a 40.000 euro “è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.”

La stessa disposizione aggiunge che la stazione appaltante e l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. Orbene, sull’amministrazione che intenda concludere un contratto di sponsorizzazione non grava l’obbligo di pubblicare un vero e proprio bando di gara ma piuttosto un mero “avviso” nel quale siano specificate le caratteristiche essenziali dell’intervento pubblico da attuare e il tipo di prestazione promozionale offerto. Decorso il termine di pubblicazione visto, alla p.a. è riconosciuta la possibilità di procedere alla “libera” negoziazione del contratto.

È stato, inoltre, sostenuto che il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento imporrebbe, a rigore, la fissazione preventiva di criteri obiettivi sulla base dei quali effettuare la scelta. In particolare, la p.a. dovrebbe scegliere lo sponsor che offra un importo maggiore nell’ipotesi di sponsorizzazione di mero finanziamento e l’offerta migliore, da un punto di vista tecnico ed economico, nell’ipotesi di cd. Alcuni autori hanno, tuttavia, sostenuto che dovrebbe applicarsi il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo anche nell’ipotesi di sponsorizzazioni di puro finanziamento dal momento che non sono irrilevanti, in tale tipo di operazioni, le qualità soggettive dello sponsor la cui immagine dovrà essere promossa dalla p.a.

Nella sponsorizzazione, a differenza di ciò che accede con il tradizionale strumento dell’appalto, il privato non assume le vesti di mero esecutore dell’intervento ma piuttosto quelle di suo “promotore” insieme alla p.a. Tornando all’esame delle garanzie procedurali, si può rappresentare inoltre la possibilità per la p.a. di fissare, nell’ipotesi in cui più operatori abbiano presentato un’offerta, un termine ulteriore per effettuare delle offerte “in rialzo”.

Infografica: tipologie di sponsorizzazione e ruoli

Allo stato, il settore che più fa uso dei contratti di sponsorizzazione è quello sportivo, anche per l'ampia diffusione che alcuni sport hanno sul pubblico. Comunque, anche il settore degli eventi legati al mondo culturale, musicale e il settore pubblico-sociale, fanno ampio uso della sponsorizzazione. Nell'ambito della sponsorizzazione sportiva, cioè quella più diffusa, i soggetti da sponsorizzare possono essere squadre sportive, scuderie, associazioni sportive, singoli atleti, federazioni sportive, eventi e manifestazioni sportive, stadi e palasport. Dal momento che il contratto di sponsorizzazione non è disciplinato dalla legge, per esso non è prevista alcuna forma determinata e quindi non deve essere redatto necessariamente in forma scritta.

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