Aspetti giuridici, fiscali e contabili delle sponsorizzazioni negli enti locali

local e l'utilizzo della sponsorizzazione nell'ambito delineato dalla L. 449/1997 e dal D. D. lgs. Ufficio Legislativo Mibact del 9 giugno 2016 • D.M. disciplina imposta I.V.A. I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico.

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La sponsorizzazione assume notevole rilevanza quando una delle parti del contratto è una pubblica amministrazione. Da un lato, la scarsità di risorse pubbliche ha ridimensionato il fenomeno della sponsorizzazione attiva, in cui la P.A. assume la veste di sponsor finanziando e pubblicizzando l’attività di un soggetto terzo. Al contrario, maggiore è l’interesse che nel corso degli anni si è registrato attorno all’istituto della sponsorizzazione passiva, in cui la P.A. assume la veste di soggetto sponsorizzato e lo sponsor privato paga un corrispettivo.

Nello specifico, nel campo dei contratti pubblici, il corrispettivo pagato dallo sponsor privato può consistere in danaro ma anche direttamente nella realizzazione di lavori pubblici, servizi o forniture. Oggi, quindi, la sponsorizzazione passiva, pur collocandosi tra i “contratti esclusi” dall’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici ma rappresenta una tipologia ordinaria per conseguire un importante recupero di risorse finanziarie.

In tal senso, il d.lgs. 1. Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come un contratto in cui un soggetto (detto sponsee o sponsorizzato) assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (detto sponsor o sponsorizzatore), divulgandone così l'immagine o il marchio presso il pubblico.

Quanto al suo inquadramento giuridico, a più riprese la dottrina ha tentato inutilmente di collocare la sponsorizzazione all’interno degli schemi di un contratto tipico, che trovi nella normativa codicistica una sua regolamentazione. Alla luce di questa prima conclusione, l'unica disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione è quella generale sul contratto, con il solo limite di dover perseguire interessi meritevoli di tutela (art.

Tra gli obblighi dello sponsor, indubbiamente quello principale è la corresponsione di un finanziamento allo sponsee, che in concreto può avvenire in vario modo (erogazione di denaro, fornitura di beni, prestazioni di servizi). Dal canto suo, invece, il soggetto sponsorizzato (c.d. sponsee) si obbliga ad associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor. Peraltro, l'obbligazione dello sponsee si configura come una obbligazione di mezzo e non di risultato: egli è tenuto a fornire quelle prestazioni previste nel contratto senza garantire il ritorno pubblicitario sperato dallo sponsor.

Originariamente, infatti, la dottrina aveva evidenziato che, mentre i privati sono legittimati ex art.1322 c.c. Tale orientamento deve ritenersi ormai superato dall’opposto principio, secondo cui la pubblica amministrazione gode, al pari di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, di una piena e generale autonomia contrattuale[8]. Il problema non risiede, quindi, nella possibilità per la P.A. di fare ricorso a contratti atipici, ma piuttosto nella necessità che la capacità di diritto privato della P.A.

La pubblica amministrazione può dunque utilizzare contratti atipici, a condizione che questi siano funzionali alla realizzazione del fine pubblico perseguito (c.d. vincolo di scopo)[9].

Anche a causa del dibattito sulla piena e generale capacità di diritto della pubblica amministrazione, il contratto di sponsorizzazione nella P.A. In ordine cronologico, una prima disciplina del fenomeno si è avuta con l’articolo 8, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n.223 (cd. Successivamente l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria 1998) ha rappresentato il primo organico intervento normativo in materia.

Nello specifico, “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”, le pubbliche amministrazioni possono “stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Vengono inoltre poste tre condizioni necessarie per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione.

Con il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (cd. Testo Unico degli Enti locali), si è altresì stabilito che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi” (art.

Ai fini della sponsorizzazione attiva, la P.A. assume la veste di sponsor finanziando e pubblicizzando l’attività di un soggetto terzo. Al contrario, nella sponsorizzazione passiva, la P.A. In entrambe i casi l’amministrazione persegue interessi funzionali alla realizzazione del fine pubblico.

Da un lato, infatti, le sponsorizzazioni attive costituiscono per la P.A. un modo indiretto per svolgere attività e iniziative pubbliche attraverso soggetti terzi, in una logica di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. Dall’altro lato, le sponsorizzazioni passive rappresentano per la medesima P.A.

La circostanza che l’art. 43 della richiamata legge n. 449/97 ponesse come condizione necessaria per la stipulazione del contratto in esame il “conseguimento di un risparmio di spesa per l’amministrazione”, ha lasciato intravedere per parte della dottrina la illegittimità della sponsorizzazione attiva[13]. Al contrario, la dottrina maggioritaria ammette la possibilità di avere una pubblica amministrazione nel ruolo di sponsor purché tale ruolo non violi il limite dato dal rispetto del perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’amministrazione (c.d. vincolo di scopo).

Negli ultimi anni, però, la scarsità di risorse pubbliche e i vincoli ai bilanci degli enti pubblici hanno fatto registrare una brusca frenata del fenomeno della sponsorizzazione attiva. Dapprima la legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto (a decorrere dall’anno 2009) per le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco Istat, un divieto di sponsorizzazione per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le stesse finalità.

Successivamente, la legge 30 luglio 2010 n. 122 (convertendo il d.l. A riguardo, la Corte dei Conti[18] ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di sponsorizzazione attiva per le amministrazioni pubbliche, delineandone i limiti. Viene precisato che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica quale spesa di sponsorizzazione attiva, a prescindere dalla sua forma, è la sua funzione.

Ne consegue che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. Solo quelle spese che mirino ad una mera promozione dell’immagine dell’Ente incappano nel divieto, mentre legittimi continuerebbero ad essere quei contributi, ad esempio di patrocinio, resi in favore di soggetti che, in una logica di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, c.4, Cost., svolgono attività e iniziative che potrebbero competere all’ente pubblico[19].

Sono, pertanto, ammissibili le contribuzioni della P.A. a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa alla realizzazione di fini pubblici rispetto alla diretta erogazione dei servizi da parte dell'amministrazione[20].

La P.A. conserva quindi il ruolo di sponsor a condizione che vi sia rispondenza tra lo strumento contrattuale atipico utilizzato ed i fini pubblici prestabiliti. In tal caso l’Amministrazione, in aderenza alle regole generali (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione di denaro, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di contributi (art. 12 legge n. 241/90).

In sintesi, onde evitare comportamenti elusivi del divieto di spese per sponsorizzazioni, la P.A. nel provvedimento di concessione di contributi dovrà motivare in modo inequivoco la funzione ausiliaria del privato verso il pubblico. Tale conclusione, a ben vedere, risulta in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118, c.4., Cost., ai sensi del quale il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associarti. La sussidiarietà rappresenterebbe la scriminante, la terra di confine, lo spartiacque tra sponsorizzazione legittima e sponsorizzazione illegittima.

Non sempre è facile distinguere le sponsorizzazioni illegittime (che mirano unicamente alla promozione dell’immagine della P.A.) da quelle sponsorizzazioni-contribuzioni legittime (che danno attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale). Si sottolinea, infatti, che anche nelle sponsorizzazioni illegittime la veicolazione dell’immagine della P.A. è solo strumentale alla realizzazione di un fine che è e rimane pubblico nella sua immanenza. Pertanto, così come sostenuto in dottrina, pare utile definire, in via regolamentare, un’articolata tipologia di attività che rispondano a principi di sussidiarietà nell’esercizio concreto della funzione pubblica, proiettata alla cura di interessi generali delle amministrazioni.

In ogni caso, si esclude che nelle sponsorizzazioni attive possa imporsi alla amministrazione il ricorso a procedure concorsuali.

Maggiore è l’interesse che nel corso degli anni si è registrato attorno all’istituto della sponsorizzazione passiva, in cui la P.A. assume la veste di soggetto sponsorizzato e lo sponsor privato paga un corrispettivo. Nello specifico, nel campo dei contratti pubblici, il corrispettivo pagato dallo sponsor privato può consistere in danaro ma anche direttamente nella realizzazione di lavori pubblici, servizi o forniture[23].

Oggi, quindi, tale contratto non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici ma una tipologia ordinaria per conseguire importanti risparmi di spesa. In primo luogo, bisogna sottolineare come le sponsorizzazioni passive siano qualificabili come contratti “attivi” della pubblica amministrazione in quanto non gravano sulla spesa pubblica, traducendosi in un ricavo, in caso di corrispettivo in denaro, ovvero in un risparmio di spesa, in caso di corrispettivo pagato in lavori, beni o servizi. Pertanto, “non sono assoggettati alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici”[25].

Rientrano, invece, nella categoria dei “contratti esclusi” pur dovendo rispettare “i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. Il legislatore, infatti, confermando quanto già evidenziato dalla (oggi soppressa) Autorità di vigilanza sui contratti pubblici[26], ha introdotto espressamente, con il c.d. “decreto semplificazioni” (d.l. 9 febbraio 2012, n. a) sponsorizzazioni “pure” o di “puro finanziamento”, in cui la parte privata che opera come sponsor si obbliga a corrispondere alla P.A. b) sponsorizzazioni “tecniche”, in cui il privato sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dalla P.A. interamente a sua cura e a sue spese. Lo sponsor non conferisce alla P.A. c) sponsorizzazioni “miste”, ossia che risultano dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica (es. lo sponsor si obbliga a curare solo la parte della progettazione ed erogare i fondi per la realizzazione dei lavori previsti).

La sponsorizzazione passiva nel d.lgs. n. Nel “vecchio” Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la disciplina in materia di sponsorizzazione passiva veniva distinta in una parte “speciale”, riferita al settore dei beni culturali ed in una parte “generale”, riferita a tutti gli altri settori[27]. Già prima del d.lgs. n. Successivamente, anche il d.lgs. n.163/2006 (artt. 26 e 27) sottraeva i contratti di sponsorizzazione passiva dall’applicazione dell’ordinaria disciplina del Codice dei contratti pubblici, sottoponendo la procedura di scelta dello sponsor esclusivamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Tuttavia, dopo l’approvazione del d.lgs. n.163/2006, erano sorte varie difficoltà ermeneutiche in merito all’ambito di applicazione dell’art.

Si riteneva, infatti, che le differenze tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento non consentissero di trattare i due fenomeni allo stesso modo. A riguardo, infatti, si era già espresso l’AVCP con la deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012. Nella nota l'Authority affermava che “oggetto dei contratti disciplinati dal citato art. 26, è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor. Tale tipologia di contratto, in relazione all’oggetto descritto, è anche definita sponsorizzazione tecnica, la quale va distinta dalla sponsorizzazione pura o di puro finanziamento, nella quale lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività”.

Per tali caratteristiche, “la sponsorizzazione pura o di puro finanziamento è da ritenersi sottratta, in quanto contratto attivo, alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006 ed anche degli articoli 26 e 27 dello stesso decreto legislativo”. L'Autorità, infatti, chiariva che la distinzione tra contratti attivi (che comportano un’entrata) e contratti passivi (che comportano una spesa per lo Stato) è rilevante ai fini della disciplina applicabile, la quale sarà - nel caso dei contratti attivi - quella delle norme dettate dalla legge di Contabilità di Stato (R. D. 18 novembre 1923, n. Pertanto, il legislatore con il c.d. “decreto semplificazioni” (d.l. n.5 del 2012, conv. in l. Nello specifico, gli artt. 26 e 27 del d.lgs.

In particolare, qualora le sponsorizzazioni tecniche non culturali fossero di importo superiore a 40.000 euro (soglia introdotta dal cd. decreto semplificazioni), la P.A. era tenuta a rispettare, nella scelta dello sponsor: disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto; obbligo di pubblicazione del bando di gara; procedura di gara semplificata con l’i...

1. Premessa. - 2. Nozione di sponsorizzazione. - 3. Spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza. - 4. Spese di sponsorizzazione: in quale categoria rientrano? - 5. Tipologie di sponsorizzazione. - 6. di operazione permutativa. - 7. Nozione di valore normale. - 8. Obblighi di documentazione e registrazione. - 9. La decisione del Comitato consultivo. - 10.

1. Introduzione Il contratto di sponsorizzazione è stato ufficialmente introdotto nella pubblica amministrazione attraverso un dispositivo normativo contenuto nella legge Finanziaria del 1998. L’articolo 43 della L. 449/97 prevede: “Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile...”.

L’intervento ha cercato di fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure, atti che, sotto la generica definizione di sponsorizzazione, legittimavano comportamenti degli enti pubblici molto disparati.

Il riferimento contenuto nell’articolo 43 in realtà è una generica previsione che consente di stipulare contratti di sponsorizzazione, ammessa per tutte le amministrazioni pubbliche, con la finalità di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati. Il ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto di tre condizioni di base; nell’ordine: ❑ devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; ❑ devono escludere qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata; ❑ devono comportare risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte.

schemi di sponsorizzazione pubblica

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