Verifiche di corretta inserzione a carico reale: pratiche e procedure

Verifiche in impiantosu sistemi di misura dell’energia elettrica Elettromeccanica Artigiana effettua, su tutto il territorio nazionale, verifiche in impianto sui sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale ai sensi delle circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 23/D del 29/12/2015 e 06/D del 02/05/2017, nel rispetto della norma CEI 13-71.Tutte le verifiche vengono eseguite da tecnici verificatori qualificati, dipendenti in via esclusiva della Elettromeccanica Artigiana con esperienza pluriennale nel settore e con strumentazione certificata LAT conforme alle richieste della ADM.

Verifica di primo impianto

La verifica di primo impianto è obbligatoria per legge ai sensi del testo unico delle accise (D. Lgs 504/1995) e dev’essere richiesta in concomitanza con l’avviamento di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici, cogenerazione, gruppi elettrogeni…).

Lo scopo della verifica è di attestare la corretta funzionalità degli strumenti di misura dell’energia e dimostrare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il sistema di misura è correttamente installato e il contatore integra in maniera corretta.

Verifica periodica

La prima verifica periodica deve essere effettuata alla scadenza del primo Rapporto di Verifica Fiscale e, successivamente, secondo le periodicità stabilite dalla ADM (salvo eccezioni previste dalla circolare della ADM n.9 del 21/07/20215 e TUA D.lgs. n° 504/95 art.1, c.2, l.c):

  • per contatori statici: ogni 3 anni
  • per contatori ad induzione: ogni 5 anni
  • per contatori ad inserzione diretta privi di TA e/o TV in bassa tensione: ogni 15 anni

Verifica straordinaria

In alcuni casi può verificarsi la necessità di procedere ad ulteriori verifiche straordinarie dell’impianto. Ad esempio in caso di avvenuta sostituzione di parti del sistema di misura o nel caso in cui la verifica venga richiesta dall’ADM prima della scadenza.

Le verifiche non fiscivengono eseguite adottando le stesse procedure utilizzate per le verifiche fiscali e rilasciando un dettagliato rapporto di verifica.

Il rapporto rilasciato in caso di verifica non fiscale non è valido ai fini dei controlli della Agenzia Dogane e Monopoli.

Modalità di erogazione del servizio

  1. Richiesta e Invio di offerta commerciale
  2. Per inviarci richiesta di preventivo per la verifica fiscale o non fiscale di un sistema di misura dell’energia elettrica già installato, ti consigliamo di utilizzare l’apposito MODULO DI RICHIESTA presente nel sito.

  3. Programmazione della verifica
  4. Appena riceveremo l’offerta controfirmata, ti contatteremo per confermare la data della verifica già proposta nell’offerta o per fissarla insieme. Generalmente la verifica viene eseguita entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta e comunque entro la scadenza.

  5. Esecuzione della verifica
  6. Il tecnico verificatore si recherà presso l’impianto con la strumentazione necessaria, tarata in classe di precisione richiesta da ADM. Dopo un preliminare controllo dell’inserzione del contatore e dell’intero sistema di misura, procederà alla verifica a carico reale (se l’impianto lo consente) e/o a carico fittizio (qualora non sia possibile eseguire la verifica).

Fasi della verifica

Fasi della verifica

  1. Redazione del Rapporto di Prova
  2. Dopo aver controllato i dati registrati in campo, si redige il Rapporto di Verifica Fiscale (RVF). Il certificato viene redatto, validato e firmato digitalmente tramite l’applicativo in dotazione, comunicante con il portale ADM. Elettromeccanica Artigiana riceve il RVF con il numero di protocollo della ADM direttamente dal portale. La redazione del RVF sul portale ADM ne garantisce la piena conformità alle normative vigenti.

  3. Invio del Rapporto di prova al cliente e archiviazione
  4. Ci occuperemo di archiviare il Rapporto di Verifica Fiscale in formato digitale, stamparne due copie e renderlo legalmente valido tramite applicazione della marca da bollo. Riceverai la tua copia generalmente entro 5 giorni dalla conclusione della verifica. Ricordati di archiviare con cura il certificato per futuri usi e controlli.

  5. Scadenzario
  6. Manteniamo aggiornato uno scadenzario per poter avvisare i nostri clienti quando è necessario rinnovare il certificato.

Quando è obbligatorio effettuare verifiche fiscali sui sistemi di misura dell’energia elettrica?

I soggetti che hanno impianti di produzione di energia elettrica di potenza pari o superiore a 20kW hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio ADM territorialmente competente per ottenere la licenza prescritta dall’art. 53 del TUA (Testo Unico Accise).

Chi ha l’obbligo di effettuare le verifiche fiscali?

Ha l’obbligo di richiedere la verifica il titolare del sistema di misura dell’energia elettrica o dei singoli componenti: contatore, trasformatori amperometrici (TA) e trasformatori voltmetrici (TV).

Per titolare è da intendersi la persona fisica o giuridica proprietaria del contatore/dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità.

Chi può effettuare verifiche fiscali?

Le verifiche sui sistemi di misura dell’energia elettrica devono essere svolte da laboratori autorizzati direttamente dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o accreditati. L’elenco ufficiale dei taratori autorizzati può essere consultato sul sito dell’ADM. La Elettromeccanica Artigiana è inserita nell’elenco dal 2002 e mantiene l’autorizzazione secondo le regole definite dalla circolare ADM n. 27/2021.

Quali sono i requisiti necessari per richiedere una verifica?

Prima di poter fissare la data della verifica, il nostro laboratorio dovrà aver ricevuto dal cliente i seguenti documenti:

  • Per le verifiche di primo impianto: verbale di allaccio di E-distribuzione; schema unifilare dell’impianto; schema di inserzione del sistema di misura; certificato di taratura a carico fittizio del contatore e dei trasformatori di misura (se presenti)
  • Per verifiche periodiche o straordinarie: Certificato relativo alla precedente taratura effettuata sulle apparecchiature di misura coinvolte

Alla data concordata per l’effettuazione della verifica, dovrà essere presente un tecnico dell’impianto. Prima della verifica è necessario che l’utilizzatore spedisca una lettera all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, comunicando che verrà programmata la verifica e chiedendo la possibilità di rimozione suggelli, qualora richiesto previa loro supervisione. L’ADM deve ricevere la comunicazione prima della scadenza della precedente verifica.

Licenza officina elettrica

I soggetti che sono titolari di impianti di produzione di energia elettrica devono richiedere la licenza all’Ufficio ADM territorialmente competente. Per le modalità di richiesta e rilascio consultare il sito ufficiale della ADM.

Quando si deve eseguire una verifica di primo impianto?

La verifica di primo impianto dev’essere eseguita in concomitanza all’avviamento di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica sul sistema di misura dell’energia elettrica attiva. La verifica è effettuata da tecnici verificatori qualificati, dipendenti di un laboratorio autorizzato o accreditato, attraverso una serie di prove previste dalla circolare ADM n° 23/D del 29/12/2015 e nel rispetto della norma CEI 13-71.

A cosa serve la verifica di primo impianto?

La verifica di primo impianto, obbligatoria per legge ai sensi del testo unico delle accise (D. Lgs 504/1995), ha lo scopo di verificare la corretta funzionalità degli strumenti di misura dell’energia ed è necessaria per dimostrare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il sistema di misura è correttamente installato e il contatore integra in maniera corretta.

Quanto tempo occorre per effettuare la verifica?

La tempistica non è definita a priori, varia molto dalla tipologia di impianto, dalla modalità d’inserzione del gruppo di misura e dalle condizioni di accesso. Indicativamente la durata può variare da 1 ora a 3 ore. NB. In caso di inserzione non corretta o componenti danneggiati la verifica verrà sospesa.

Chi deve essere presente durante l’effettuazione della verifica?

Un tecnico verificatore della Elettromeccanica Artigiana con la strumentazione necessaria alla misura e un referente tecnico dell’impianto.

Quando mi invierete il Rapporto di Verifica Fiscale?

Il Rapporto di Verifica Fiscale viene inviato al cliente entro pochi giorni dalla verifica. Elettromeccanica Artigiana redige il certificato sul modello predisposto dalla ADM, inviandolo telematicamente tramite l’apposito applicativo al portale della ADM stessa. Il documento inviato al cliente è già comprensivo del numero di protocollo fornito dall’ADM e, salvo diversa richiesta, della marca da bollo di € 16 necessaria per la sua validità legale.

Come conservare il Rapporto di Verifica Fiscale?

Il Rapporto di Verifica Fiscale acquisisce validità legale con l’applicazione di una marca da bollo da 16€. Salvo diversa richiesta, la Elettromeccanica Artigiana la applica per conto del cliente. L’utilizzatore deve conservare il RVF per eventuali futuri controlli da parte dell’ADM. Per qualsiasi necessità manteniamo presso i nostri uffici una copia in formato cartaceo e digitale di ciascun certificato emesso. Si ricorda che, a differenza di quanto in vigore fino all’anno 2020, non vige più l’obbligo di inviarlo alla ADM territorialmente competente che può ora procedere alla verifica dei certificati telematici tramite l’applicazione AIDA.

Scadenze e duplicati

In caso di verifica di primo impianto, il titolare ha l’obbligo di comunicare alla ADM il numero identificativo del rapporto della prima verifica e di tutti i componenti del sistema di misura. Quando scade il Rapporto di Verifica Fiscale ed è necessario ripetere la verifica? La verifica periodica deve essere effettuata entro i tempi stabiliti dalla ADM: 3 anni per contatori statici, 5 anni per contatori ad induzione, 15 anni per i contatori ad inserzione diretta privi di TA e/o TV in bassa tensione.

Non trovo più il Rapporto di Verifica Fiscale del mio impianto. Come posso fare? Elettromeccanica Artigiana conserva a beneficio dei suoi clienti copia di tutti i certificati emessi. Potete contattarci e richiedere un duplicato tramite l’apposito modulo presente alla pagina Contatti.

Fasi di svolgimento della Verifica in Impianto

Prima di iniziare la verifica, il Tecnico verificatore:

  • rileva immagini fotografiche o riprese filmate dei sigilli riscontrati sul sistema di misura;
  • utilizzando i dati disponibili del sistema di misura e quelli visibili in impianto identifica le caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura;

N.B. Qualora il contatore sia inserito male o in posizione non adeguata, il tecnico dovrà sospendere la verifica. Si procede quindi con la verifica a carico reale per l’attestazione del corretto funzionamento del sistema di misura, secondo le indicazioni riportate nella Circ. 23/d del 29-12-2015 Allegato 2. L’attenzione del verificatore si focalizza sulla verifica dell’errore e sul controllo parametri della misura (segnali di tensione e di corrente, parametro K del contatore, corretta integrazione del numeratore, limiti di temperatura) e sul corretto dimensionamento del sistema di misura. Il tecnico procede poi alla verifica dell’errore del contatore o del sistema di misura. La verifica è effettuata in almeno 6 punti di misura. Tutti i valori di misura ottenuti verranno mantenuti nelle registrazioni del nostro laboratorio. Sul rapporto di verifica fiscale sarà riportato l’errore medio di ogni punto di misura. Durante la verifica vengono rilevate immagini fotografiche o riprese filmate volte ad evidenziare le modalità di inserzione, la lettura iniziale e le foto delle misure. La prova a carico fittizio viene effettuata solo qualora non sia possibile effettuare tutte le prove a carico reale, o quando sia necessario effettuare, in base alle condizioni riscontrate, ulteriori approfondimenti tecnici. Il tecnico Verificatore, utilizzando il generatore di Energia Elettrica in sua dotazione, effettua la misurazione in almeno 6 punti di misura come previsto dalla Circ.

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