Le sponsorizzazioni e le spese di pubblicità rappresentano importanti fonti di finanziamento per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS). Aggiornamento 2026: il quadro è cambiato su due fronti. Da un lato, il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è pienamente operativo dal 1° gennaio 2026, con la nuova fiscalità degli ETS. Dall’altro, per il mondo sportivo dilettantistico la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha riordinato la disciplina, e una giurisprudenza di Cassazione ormai costante ha consolidato la cosiddetta “presunzione legale assoluta” sulla deducibilità delle sponsorizzazioni.
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1) Cos’è una sponsorizzazione e come si qualifica
La sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive con il quale un soggetto (lo sponsor) eroga un contributo (in denaro o in natura) a un altro soggetto (lo sponsee o ente sponsorizzato) affinché quest’ultimo, nell’ambito della propria attività (sportiva, culturale, sociale), si impegni a divulgare il nome, il marchio, i prodotti o i servizi dello sponsor.
Corrispettività: lo sponsee si obbliga a una specifica attività promozionale (es. La pubblicità (o spese di pubblicità e propaganda) consiste nell’acquisto di spazi o servizi finalizzati a promuovere direttamente la vendita di specifici prodotti o servizi dell’inserzionista. Messaggio promozionale diretto: volto a influenzare le scelte commerciali del pubblico (es. Acquisto di spazi/servizi: l’ente non profit vende uno spazio pubblicitario).
La corretta qualificazione del rapporto è cruciale: un’errata classificazione può portare a contestazioni sulla deducibilità dei costi per l’impresa erogante e sull’imponibilità dei proventi per l’ente ricevente.
2) Regime e regime L. 398/1991: chi ne beneficia e cosa cambia nel 2026
Le ASD e SSD che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/1991 beneficiano di importanti semplificazioni. Attenzione però alla novità 2026: dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime L. 398/1991 si applica soltanto alle ASD e SSD che non si iscrivono al RUNTS.
Per le ASD/SSD che restano fuori dal RUNTS e mantengono la L. Con la piena entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026, la disciplina fiscale degli ETS è cambiata. Regime forfetario generale (art. 80 CTS): gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali possono optare per questo regime, che funziona con coefficienti a scaglioni e senza tetto massimo di ricavi. Regime forfetario per ODV e APS (art. 86 CTS): riservato a ODV e APS con ricavi commerciali dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025, non è più 130.000).
ETS sportivi dilettantistici: le ASD/SSD iscritte al RUNTS come ETS applicano il regime fiscale del CTS (regime ordinario, art. 80 o, se ne ricorrono i presupposti, art. 86). Per loro la L.
Approfondisci: per il quadro completo dei regimi fiscali ETS, vedi la guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore.
3) IVA e sponsorizzazioni: cosa prevede la legge
Le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità sono considerate prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (art. 3 DPR 633/72). Regime IVA forfetario L. Per le ASD/SSD in regime L. 398/91, l’IVA sulle sponsorizzazioni e pubblicità si versa in modo forfetario: l’imposta dovuta è pari al 50% dell’IVA incassata (detrazione forfetaria del 50%). Non si detrae l’IVA sugli acquisti in modo analitico. Restano gli obblighi di fatturazione, numerazione e conservazione, e l’annotazione nel registro previsto dal D.M.
Regime IVA per ETS in regime forfetario art. Le ODV e APS che applicano il regime forfetario dell’art. 4.
La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni a favore dello sport dilettantistico, originariamente contenuta nell’art. 90, comma 8, della Legge 289/2002, è oggi confluita nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 (la Riforma dello Sport). Significa che la legge presume in modo incontrovertibile che quella spesa sia pubblicità. Non ammette prova contraria. In altre parole: anche se la tua azienda sponsorizza una squadra di pallavolo di provincia e nessuno comprerà mai un tuo prodotto grazie a quello striscione, la deduzione resta.
La Cassazione, in una giurisprudenza ormai costante (tra le tante, ordinanze n. 20900/2024, n. 30036/2025, n. 375/2026, n. 2567/2026, n. 5869/2026, n.), ha consolidato la presunzione legale assoluta sulla deducibilità delle sponsorizzazioni quando ricorrono i requisiti. Il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica, iscritta nel registro competente e aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
4) Condizioni pratiche: cosa serve per non avere problemi
5. Sponsorizzazioni e pubblicità sono leve di finanziamento preziose, ma vanno gestite con metodo. Qualifica bene il rapporto: sponsorizzazione o pubblicità? Per lo sponsor: fino a 200.000 euro la deducibilità è blindata, ma solo se l’operazione è reale e documentata. Per la ASD/SSD: i proventi da sponsorizzazione sono sempre commerciali, vanno fatturati e tassati secondo il regime scelto. Dal 2026, se ti iscrivi al RUNTS la L. Per gli ETS non sportivi: occhio alla soglia degli 85.000 euro dell’art. 86 e ai coefficienti a scaglioni dell’art. Calcolatore Compensi Co.co.co. Terzo Settore 2026: art. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), art. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 - Riduzione soglia art. Legge 16 dicembre 1991, n. DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).

La Cassazione (ad esempio l’ordinanza n. 2567/2026) ha confermato accertamenti in cui mancava la prova dell’effettiva esecuzione della prestazione promozionale.
5) Domande frequenti e casi pratici
La mia azienda vuole sponsorizzare la squadra di calcio dilettantistica del paese con 10.000 euro. Posso davvero dedurre tutto, anche se non venderò un pezzo in più? Sì. È esattamente il caso coperto dalla presunzione legale assoluta dell’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 36/2021. Fino a 200.000 euro annui la spesa è “pubblicità” per legge, e l’Agenzia delle Entrate non può contestarti che l’investimento è antieconomico o che non c’è ritorno. L’unica cosa che devi fare è blindare la prova: contratto scritto di sponsorizzazione, bonifico tracciabile, e qualche foto degli striscioni o delle divise con il tuo logo.
Sono presidente di una ASD: dobbiamo emettere fattura con IVA sulle sponsorizzazioni o sono esenti? Le sponsorizzazioni vanno sempre fatturate con IVA, non sono esenti. Il punto è come versi quell’IVA: se la tua ASD è in regime L. 398/1991 (e quindi non iscritta al RUNTS), versi il 50% dell’IVA incassata in modo forfetario. Se invece sei un ETS iscritto al RUNTS, applichi le regole del regime che hai scelto. In ogni caso il provento da sponsorizzazione è commerciale e concorre alla determinazione del tuo reddito imponibile: non è mai una donazione.
La nostra ASD si è iscritta al RUNTS diventando ETS. Possiamo continuare con la Legge 398/91 che usavamo da anni? No. Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, la L. 398/91 vale solo per le ASD e SSD che restano fuori dal RUNTS. Iscrivendovi come ETS dovete passare a un regime del Codice del Terzo Settore: il regime ordinario analitico, il forfetario generale dell’art. 80, oppure, se siete una APS sportiva sotto gli 85.000 euro di ricavi commerciali, il forfetario dell’art. 86. Vi consiglio una simulazione comparativa: per alcune realtà il nuovo regime è più conveniente della vecchia 398, per altre meno. È una scelta che va fatta con i numeri davanti.
Lo sponsor mi chiede un “contratto di pubblicità” invece che di “sponsorizzazione”. Cambia qualcosa? Sul piano sostanziale, per lo sport dilettantistico la presunzione dell’art. 12 c. 3 D.Lgs. 36/2021 qualifica comunque la spesa come pubblicità. Ma attenzione alla terminologia del contratto: usare con precisione i termini “sponsorizzazione” e “corrispettivo” aiuta a inquadrare correttamente il rapporto ed evita che in sede di verifica qualcuno provi a riqualificarlo come spesa di rappresentanza (deducibile solo parzialmente) o, peggio, come erogazione liberale. Un contratto scritto con la terminology giusta, data certa e descrizione puntuale delle prestazioni promozionali è il modo migliore per non lasciare spazio a interpretazioni.
Le sponsorizzazioni sono il punto di incontro tra il mondo delle imprese e quello dello sport e del sociale: un’azienda finanzia, un’associazione cresce, e il Fisco, se le regole sono rispettate, sta a guardare.
6) Note finali e invito all’interazione
Ti stai chiedendo se per la tua associazione convenga ancora la L. Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate sono spesso quelli che aiutano di più chi legge dopo. E se conosci un imprenditore che sponsorizza lo sport dilettantistico senza tenere uno straccio di contratto scritto, gira loro questo articolo: una sponsorizzazione ben documentata è una sponsorizzazione che nessun accertamento può toccare. Allo Stato non interessa né che tu abbia davvero riscosso il pagamento, né che questo sia avvenuto in euro o in natura. Questo lo dico perchè spesso le Associazioni No Profit omettono di pagare, ad esempio, l’IVA sulle sponsorizzazioni giustificandosi dicendo che il loro sponsor non li ha pagati ma ha acquistato per loro dei materiali (che siano magliette, lavagne, auto, borse o altro non importa) su cui però ha messo il proprio logo.
Partiamo da un punto fermo: ogni Associazione che svolga attività commerciale oltre a quella istituzionale deve avere Partita IVA. Le Associazioni No Profit che aprono Partita IVA nel 99% dei casi aderiscono al regime iva semplificato a loro riservato, previsto dal D.L 398/1991. Come detto sopra si fa attraverso la compilazione e l’invio di un modello F24. Per prima cosa: l’IVA da versare si calcola sulle fatture emesse, NON su quelle incassate. Che quindi il tuo cliente ti abbia pagato o meno non importa. Se hai emesso formalmente la fattura (o la ricevuta fiscale o lo scontrino), DEVI versarla allo Stato. Attraverso, come già detto, la compilazione e l’invio telematico del Modello F24 che oggi si può fare con i software messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate dopo essersi registrati ai servizi telematici. Ḕ obbligatorio per tutte le Associazioni in regime 398/1991.

Ti consiglio di leggere questo post dedicato all’argomento e di scaricare qui il nostro file excel per tenerlo in autonomia. NO! Il Regime 398 non lo consente. Questa possibilità, di avere Iva a debito e Iva a credito e quindi andare in compensazione è SOLO delle Associazioni No Profit con Partita Iva che NON hanno adottato tale regime e quindi sono in regime ordinario. In caso di mancato o tardivo versamento si può, in alcuni casi, applicare il ravvedimento operoso.
Leggi questo nostro post dedicato all’argomento. Trovare uno sponsor è una delle sfide più concrete per chi gestisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o una Società Sportiva Dilettantistica (SSD). È un contratto atipico - non ha una norma specifica nel Codice Civile - ma è pienamente riconosciuto dalla prassi. Se l’azienda ti dà denaro senza ricevere nulla in cambio, si tratta di una donazione - trattamento fiscale completamente diverso.
È fondamentale per questi enti conoscere e comprendere le disposizioni applicabili, al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali e beneficiare delle agevolazioni previste. Per approfondimenti, consulta la guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore e le fonti normative citate in questo testo.
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