sponsorizzazioni contratto dipendenti pubblici fondo: stato dell’arte e prospettive

L’elaborazione normativa sulle sponsorizzazioni nel contesto pubblico-privato è complessa e articolata. Il tema riguarda l’uso di contratti di sponsorizzazione da parte della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle modalità di finanziamento, alle tipologie di sponsorizzazione (finanziaria, tecnica, passiva) e alle implicazioni procedurali, contabili e di controllo.

Definizione e inquadramento giuridico della sponsorizzazione

L’art. 1322, comma secondo, c.c. Ciò è confermato da quanto previsto all’art. 1, comma 1 bis della legge7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. Il generale richiamo alle norme di diritto privato con riferimento agli atti di natura paritaria rende applicabile anche alla p.a. l’art. 1322 c.c. In questo solco si inserisce il cd. “contratto di sponsorizzazione”, figura contrattuale atipica diffusasi nei rapporti di tipo privatistico il cui utilizzo si è poi esteso anche alle p.a.

Attraverso tale contratto l’amministrazione, che assume il ruolo di “sponsee”, ossia di soggetto sponsorizzato, può ottenere da un operatore privato, che diviene “sponsor”, un contributo finanziario ovvero la realizzazione di un intervento a cura e spese dell’operatore stesso, in cambio di prestazioni di carattere promozionale. Tali prestazioni gravanti sull’amministrazione sponsorizzata hanno appunto il fine di promuovere, nell’ambito dell’intervento pubblico realizzato, il nome, il marchio, i prodotti o l’attività dello sponsor che ne trae un ritorno in termini di rafforzamento della propria immagine.

Una prima definizione normativa dell’istituto è stata, infatti, introdotta proprio nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. Si discute tra gli interpreti, tuttavia, se questa impostazione sia davvero corretta e, soprattutto, se la disciplina prevista in materia di sponsorizzazione dall’attuale codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. di 31 marzo 2023, n.

Tipologie di sponsorizzazione: finanziaria, tecnica e attiva vs passiva

Si discorre, infatti, di sponsorizzazione pura o di mero finanziamento, cd. “finanziaria”, quando lo sponsor si obbliga a versare all’amministrazione un contributo in denaro ovvero a finanziare in altra modalità la realizzazione di un intervento pubblico come, ad esempio, accollandosi il debito assunto dall’amministrazione medesima nei confronti dell’esecutore dell’intervento. In tale ipotesi, dunque, lo sponsor resta estraneo all’esecuzione dell’intervento, relativo alla realizzazione di lavori o all’erogazione di un servizio o una fornitura, che sarà affidato dalla p.a. Diverge da tale figura la sponsorizzazione “tecnica” in cui lo sponsor si impegna, invece, a progettare e a realizzare direttamente l’intervento a propria cura e spese.

Si precisa che le tipologie esaminate si riferiscono, in particolare, alla sponsorizzazione cd. “passiva” in cui la p.a. assume il ruolo di soggetto sponsorizzato. Si accenna soltanto in questa sede all’esistenza delle cd. sponsorizzazioni “attive”, in cui la p.a. Come evidenziato sopra, l’orientamento prevalente qualifica il contratto di sponsorizzazione come un contratto “attivo” intendendosi con tale espressione ai sensi del comma 2, lett. h), dell’allegato I.1 del Codice un contratto che non produce una spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione.

Tali tipi di contratti sono, per espressa previsione dell’art. Si può osservare, infatti, che le prestazioni di natura promozionale a carico della p.a. hanno carattere patrimoniale e quindi un valore economico. L’essenza della prestazione resa dalla p.a. Si tratta di beni immateriali che hanno una valenza patrimoniale non precisamente determinabile ex ante al momento della stipulazione del contratto di sponsorizzazione e che potrebbero in astratto anche superare il valore del finanziamento conferito dal privato.

Aspetti procedurali e disciplina del Codice dei contratti pubblici

È stato evidenziato che, a causa delle oggettive difficoltà riscontrate dalle p.a. È stato osservato in dottrina che “[I]l contratto di sponsorizzazione è inteso, lo si è detto, come un contratto attivo, che non comporta una spesa per l’amministrazione. Tuttavia esso, a differenza di altri contratti attivi, vede il soggetto pubblico coinvolto in uno scambio, in cui si permette ad un operatore privato di associare la propria immagine a quella dell’ente, in un’operazione che consenta allo sponsor di ripagare, in maniera completamente aleatoria e a proprio rischio, l’esperienza di compartecipazione all’iniziativa pubblica cui decida di dedicare risorse. Quindi c’è un bene che l’amministrazione cede, cioè la propria immagine pubblica. Inoltre, in gioco è anche il valore, pure rilevante in termini di immagine, delle opere pubbliche o dei servizi che vengono sponsorizzati.

Il tratto saliente di quest’ultimo istituto è infatti rappresentato, come si evince dall’art. Ai sensi dell’art. Il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato, dunque, da un margine ineliminabile di aleatorietà che grava sullo sponsor il quale decide di finanziare l’iniziativa pubblica “scommettendo” sul ritorno di immagine.

Dalla qualificazione del contratto di sponsorizzazione come contratto attivo discende che lo stesso dovrebbe essere assoggettato, in assenza di una diversa previsione normativa, alla legge di contabilità di Stato.

Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede una disciplina unica applicabile alle diverse tipologie di sponsorizzazione, finanziaria o tecnica, e al settore ordinario così come a quello dei beni culturali. In forza di tale disposizione l’affidamento di contratti di sponsorizzazione per importi superiori a 40.000 euro è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

La stessa disposizione aggiunge che la stazione appaltante e l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. Orbene, sull’amministrazione che intenda concludere un contratto di sponsorizzazione non grava l’obbligo di pubblicare un vero e proprio bando di gara ma piuttosto un mero “avviso” nel quale siano specificate le caratteristiche essenziali dell’intervento pubblico da attuare e il tipo di prestazione promozionale offerto. Decorso il termine di pubblicazione visto, alla p.a. è riconosciuta la possibilità di procedere alla “libera” negoziazione del contratto.

È stato, inoltre, sostenuto che il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento imporrebbe, a rigore, la fissazione preventiva di criteri obiettivi sulla base dei quali effettuare la scelta. In particolare, la p.a. dovrebbe scegliere lo sponsor che offra un importo maggiore nell’ipotesi di sponsorizzazione di mero finanziamento e l’offerta migliore, da un punto di vista tecnico ed economico, nell’ipotesi di cd. Sponsorizzazioni attive.

Questioni dottrinali e percorsi interpretativi

Alcuni autori hanno sostenuto che dovrebbe applicarsi il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo anche nell’ipotesi di sponsorizzazioni di puro finanziamento, dal momento che non sono irrilevanti le qualità soggettive dello sponsor la cui immagine dovrà essere promossa dalla p.a. Tale criticità è stata esposta in dottrina nei termini che seguono: “ma è veramente neutra la qualità soggettiva dello sponsor in una procedura di aggiudicazione per una sponsorizzazione finanziaria? Lo sarebbe se non vi fosse l’abbinamento dell’immagine dello sponsor con quella dell’ente pubblico sponsorizzato.”

Nella sponsorizzazione, a differenza di ciò che accede con l’appalto tradizionale, il privato non assume le vesti di mero esecutore dell’intervento ma piuttosto quelle di suo “promotore” insieme alla p.a. Tornando all’esame delle garanzie procedurali, si può rappresentare inoltre la possibilità per la p.a. di fissare, nell’ipotesi in cui più operatori abbiano presentato un’offerta, un termine ulteriore per effettuare delle offerte “in rialzo”.

Impatti contabili, finanziari e notizie pratiche

In base all’art. 120, comma 1, del Codice succitato è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante.

Le norme successive descrivono modalità di accollo del debito e altre modalità di assunzione dei pagamenti, nonché i requisiti di attestazione e visti di conformità necessari per l’esecuzione delle spese legate alle sponsorizzazioni. La disciplina prevede che l’effettuazione delle spese debba risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali o da coloro che esercitano la revisione legale dei conti.

Esempi, casi pratici e riferimenti normativi

Tra i casi citati si possono menzionare interventi del gruppo Zegna a favore del MAXXI di Roma, della Fondazione Carla Fendi per il restauro della Fontana di Trevi o del gruppo Tod’s per il restauro del Colosso. La giurisprudenza e la dottrina evidenziano come la percentuale di risorse possa affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in coerenza con i contratti collettivi nazionali e le norme di contabilità pubblica.

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La normativa pubblica continua a richiedere controlli stringenti su emissione di fatture, gestione dei contratti, e requisiti per le associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie. Ad esempio, si precisa che l’attività di sponsorizzazione può includere contributi in denaro o in beni e servizi e che i requisiti per il credito d’imposta sponsorizzazioni prevedono parametri di fatturato tra 150.000 e 15.000.000 euro, con riferimento all’annualità 2023.

Inoltre, è evidenziato che il numero del contratto è il numero di protocollo interno dell’impresa con il quale viene archiviato, e che il formato AdE indica una specifica modalità di presentazione. La disciplina prevede che l’effettuazione delle spese debba risultare da un’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali.

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